LA "SOGLIA" DI 51.645,68 PER GLI INVESTIMENTI: FACCIAMO CHIAREZZA

in #tax6 years ago (edited)

C’è un numero che circola nella comunità delle criptovalute quando si parla di tasse: 51.645,68 Euro, ovvero i vecchi 100 milioni di Lire.

Si sente dire spesso che al di sotto di questa “soglia magica” ogni problema fiscale scompare: niente redditi da sottoporre a tassazione, nessun capitale da dichiarare a fine anno.

E’ veramente così? Vediamolo insieme.

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Il riferimento a questo confine quasi mitologico è contenuto nell’art. 67, comma 1-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che testualmente recita:

“Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.”

Lo scopo originario della norma è quello di semplificare gli adempimenti in caso di movimentazioni transitorie e/o di piccolo importo, escludendo la tassabilità delle plusvalenze normalmente applicabili alle operazioni in valuta ai sensi del comma 1, lettera c-ter dello stesso art. 67 TUIR.

Si tratta quindi di una eccezione rispetto alla regola, che vale solo per le plusvalenze con certe caratteristiche, ovvero:

  • relative a “valute estere rivenienti da depositi e conti correnti”
  • “a condizione che la giacenza dei depositi (…) complessivamente detenuti“ non superi
  • l’importo di 100 milioni di lire, sulla base del cambio iniziale
  • per più di sette giorni lavorativi continui

Considerata la complessità del meccanismo di tassazione delle plusvalenze sulle valute estere, una norma di questo tipo appare sicuramente opportuna anche se abbastanza farraginosa dal punto di vista pratico.

La sua applicazione alle criptovalute non è però né semplice né immediata.

Il primo punto ed il più importante riguarda sicuramente la qualificazione delle criptovalute come “valute estere”: come abbiamo visto in un precedente post, tale qualificazione non è sempre scontata e vale solamente per Bitcoin e poche altre criptovalute utilizzate come strumento di pagamento “puro”.

Pertanto, le plusvalenze relative a criptovalute che non si qualifichino come “valute estere” risulteranno tassabili a prescindere dall’importo detenuto e dalla durata della detenzione.

Restringendo poi l’analisi al solo Bitcoin sorge una questione estremamente difficile ed interessante: si può dire che i Bitcoin siano “rivenienti” da un “deposito” o da un “conto corrente”?

Il “conto corrente” può a mio avviso essere escluso con riferimento a Bitcoin, in quanto si tratta di un contratto molto specifico che presuppone l’esistenza di una controparte identificata.

L’ipotesi del “deposito” appare invece più appropriata, e probabilmente in linea con la natura di “registro decentralizzato” della Blockchain.

I Bitcoin “esistono” (sia pure come entità del tutto immateriali) nella misura in cui la Blockchain associ ad un determinato indirizzo pubblico la loro disponibilità, cosicché solo il detentore della chiave privata associata a tale indirizzo possa validamente trasferirli e ne sia quindi effettivamente “proprietario”.

Il registro, per quanto decentralizzato, è un registro di “saldi disponibili” che non si configurano tecnicamente come “depositi” in quanto non esiste un contratto di deposito e neppure un soggetto “depositario”, ma rappresentano pur sempre una “riserva di valore” a disposizione del possessore delle chiavi private. Tale riserva “esiste” nella Blockchain e si può quindi sostenere che i Bitcoin siano “depositati” dai loro proprietari all’interno della Blockchain stessa, in quanto è alla Blockchain che devono rivolgersi per movimentarli.

In attesa di una presa di posizione ufficiale sul punto e/o di nuove norme, ritengo personalmente che il “saldo” in Bitcoin associato ad un wallet possa quindi essere assimilato, ai fini fiscali, ad un deposito.

Posto che tale “deposito” non esiste fisicamente in nessun luogo, occorre anche domandarsi se esso sia “estero” oppure no, viste le sostanziali conseguenze fiscali che ne derivano: pragmaticamente (viste le sanzioni) riterrei prudente considerarlo tale, visto che con certezza non si trova in Italia. Dovendo scegliere una localizzazione, opterei per quella in cui è notoriamente concentrata la maggiore capacità di calcolo a supporto della Blockchain ovvero, ad oggi, la Cina.

Una volta stabilito che il Bitcoin è una “valuta estera riveniente da deposito" (estero), diventa abbastanza semplice identificare i limiti entro i quali operare:

  1. L’importo complessivamente investito in Bitcoin ed altre valute estere (comprese quelle “fiat”) non deve superare i 51.645,68 Euro, ovvero 100 milioni di lire convertiti a 1.936,27 Lire/Euro, con arrotondamento rigorosamente per difetto;

  2. L’importo è determinato con riferimento al cambio al momento dell’acquisto. Se sono acquistati sarà il cambio applicato all’acquisto, se sono ricevuti in altro modo sarà il cambio “medio” del giorno. Sul cambio “medio” varrà la pena di scrivere un post…

  3. Se tale importo viene superato, lo “sconfinamento” non deve durare più di 7 giorni lavorativi italiani: per prudenza suggerirei di contare la scadenza esatta, e non alla mezzanotte;
    Ad esempio, un acquisto effettuato alle 20.05 di venerdi deve essere smobilizzato entro le 20.04 del martedi della seconda settimana successiva (attenzione ai tempi di conferma della rete);

  4. Se la soglia viene superata, l’intera plusvalenza diventa imponibile e non solo quella sopra soglia;

  5. Ogni operazione fa storia a sé: se sconfino una volta sarà imponibile solo la plusvalenza realizzata fino alla chiusura della posizione, e non anche le plusvalenze relative ad altre operazioni aperte e chiuse in altri periodi dello stesso anno;

  6. L’esenzione vale solo per le operazioni “spot” e non per le operazioni a termine né per i derivati, che non rientrano nella lettera c-ter del comma 1, ma in altre categorie tassabili ai sensi dell’art. 67 TUIR.

In conclusione, alcuni chiarimenti riguardanti casi frequenti:

  • se la posizione viene aperta e chiusa entro sette giorni (sempre e solo contro EUR) la soglia non viene mai superata, indipendentemente dall’importo investito;

  • la movimentazione totale (totale acquisti – totale vendite) in un qualsiasi arco temporale è del tutto irrilevante ai fini del superamento della soglia se le singole posizioni non superano la settimana tra apertura e chiusura;

  • se non si tratta di operazioni “spot” su Bitcoin o cripto estremamente simili, le plusvalenze saranno interamente imponibili a prescindere dall’importo;

  • la non imponibilità delle plusvalenze NON esclude eventuali altri obblighi fiscali, in particolare l’IVAFE (a cui dedicheremo un post) ed il monitoraggio fiscale (quadro RW), che non sono minimamente influenzati dalla soglia dei 51.645,68 Euro.

NOTA IMPORTANTE: qualsiasi affermazione, opinione o parere espresso in questa sede ha natura puramente informativa e generica, e non può sostituire un parere professionale con riferimento a qualsiasi caso specifico. Nessuna azione deve essere intrapresa o non intrapresa sulla base dei contenuti pubblicati su Steemit.

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