La riserva di legge in materia penale è assoluta o relativa?
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Buon pomeriggio a tutti .... oggi, durante le solite disquisizioni, mi viene fatta una domanda ... la riserva di legge in materia penale è assoluta o relativa? ... la mia risposta non si fa attendere, in quanto argomento che da sempre ha fatto discutere animatamente.
In effetti è solo la legge che può produrre norme incriminatrici, ossia che limitano la libertà personale, in quanto munita di garanzia e posta in essere con metodi democratici ... ed è consolidata l'idea di una riserva assoluta di legge in materia penale ... proprio perchè è in gioco la libertà personale e quindi essa dev'essere presidiata da certezza assoluta.
C'è però, chi parla di una riserva di legge tendenzialmente assoluta, per porre in essere quelle ipotesi in cui è legittima l'integrazione della norma penale da parte di fonti subordinate a patto che tale integrazione abbia un carattere meramente tecnico tabellare, senza incidere su scelte politiche d'incriminazione, ma semplicemente dando corpo ad essa.
Si è sempre pensato, infatti che dietro tali situazioni si possono nascondere interventi di troppo.
Altra domanda formulatami: può una norma di fonte sovranazionale disporre direttamente in materia penale? ... la mia attenzione è andata subito al trattato di Lisbona ... in quanto con lo stesso è stata attribuita competenza all'unione anche in materia penale ma si tratta di una competenza non diretta.
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Tutt'al più potrebbe esserci un problema di contrasto tra norme interne e norme europee ... ma in tal caso, sappiamo che la norma sovranazionale prevale su quella interna purchè essa sia direttamente applicabile.
Dunque disapplicazione della norma interna in favore di quella sovranazionale ... l'unione pur non avendo competenza diretta in materia penale pone in essere il principio del "primato"....che vuol dire? ... vuol dire che il diritto europeo direttamente applicabile prevale sul diritto nazionale se ciò ha effetti favorevoli al reo.
È dunque, il diritto penale, per dirla alla Liszt magna charta del delinquente ??? ... ma quel diritto non direttamente applicabile vale ai fini dell'interpretazione conforme e vale ai fini di un'eventuale questione di illegittimità.
Ma esistono modalità di evoluzione delle norme, come alcuni articoli che sanzionano l'inosservanza dei provvedimenti per esempio amministrativi legalmente dati in determinate materie.
Il legislatore dice che chi non osserva un provvedimento amministrativo dato, è punito .... e sembrerebbe che il principio della riserva di legge sia soddisfatto ... ma l'atto la cui violazione determinerà l'inflizione della norma penale è l'atto
amministrativo.
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Cosi il principio non è rispettato ... in quanto a volte l'articolo non ci dice qual è l'atto oggetto di rilievo e la cui individuazione è rimessa ad un organo subordinato.
È qui che si parla di norma penale in bianco ... che nasce alla fine dell'ottocento, con Liszt, se vogliamo in un momento di evoluzione del sistema penale.In questa norma è presente la sanzione, ma non il precetto ... o meglio il precetto c'è ma è vago, generico e necessita di integrazione da parte di una fonte di rango subordinato.
È quindi compito del diritto penale sanzionare l'inosservanza di obblighi posti da altri rami dell'ordinamento e per questo si parla del modello sanzionatorio del diritto penale.
Qui vi è una riserva di legge formalmente preservata ma sostanzialmente elusa.
A mio avviso esiste una peculiare tipologia di elementi che il legislatore inserisce nell'ambito delle norme che difficilmente RENDONO COMPATIBILI LE NORME CON LA LEGALITÀ.
Il legislatore quando scrive una norma si serve di dati semantici e sono tali dati che offrono al lettore un significato.
Stai sbobinando lezioni?
no...mai fatto...mi inquieta stare in europa....perchè nel formulare qualsiasi norma occorre "sottostare"....figuriamoci in penale !!!