Panorama europeo sul regime fiscale di Bitcoin

in #ita7 years ago

Bitcoin ormai è sulla bocca di tutti. Tutti ne parlano, tutti ne scrivono e tutti sembrano averne capito la tecnologia e le potenzialità disruptive che fornirà nel prossimo futuro, ma soprattutto, tutti si sentono un po’ trader con esperienze pluriennali con hanno opinioni salde e una chiara visione su quale sarà l’andamento del mercato…

Objection, your Honor

Quello che c’è di sicuro, oggi più che mai, è che ci troviamo di fronte a un movimento (purtroppo composto ancora da pochi) di persone altamente qualificate che giornalmente cercano di risolvere e implementare soluzioni ai vari problemi della blockchain. Uno delle questioni che in questo momento sta muovendo l’attenzione di molti enti e istituzione è la regolamentazione in merito.

Cosa sono le valute virtuali?

La capitalizzazione di Bitcoin, alla giornata odierna, supera i 190 miliardi di dollari. Non più tardi di due anni fa, nel gennaio del 2016 un bitcoin veniva scambiato a 400 dollari e la capitalizzazone superava a malapena i 6 miliardi di dollari. Questo dato rende l'idea di quante persone e quanti soldi siano entrati negli ultimi due anni all'interno del mercato delle criptovalute. Non c'è quindi da stupirsi se qualche early adopter possa aver conseguito delle plusvalenze notevoli.
Alla luce di questo, la domanda sempre più ricorrente è se, e come, questi profitti debbano essere tassati.

Prima di arrivare al nocciolo della questione, è doverosa una premessa. Il 30 gennaio 2015 la Banca d'Italia ha voluto dare una definizione alle valute virtuali:

"Le valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, non emesse da una banca centrale o da un’autorità pubblica. Esse non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente."

In questo momento mancano delle normative specifiche di carattere fiscale, la definizione giuridica di che cosa siano la criptovalute (valute virtuali), quindi, acquisisce una particolare importanza se si vuole fare un'analisi tributaria del fenomeno.

Tassazione sui proventi?

Il bitcoin è una tipologia di valuta virtuale, che viene utilizzata come moneta alternativa a quella fiat. Il fatto che bitcoin sia ritenuto un sistema di pagamento si fonda sull'accettazione volontaria da parte dei singoli individui, e dalle aziende, di riporre fiducia nel sistema algoritmico che la sostiene. Questo avviene da parte dei vari operatori presenti nel mercato che riconoscono, in bitcoin, un valore che corrisponde allo scambio di beni o alla prestazione di servizi indipendentemente da un obbligo di legge.

Le criptovalute sono accessibili a chiunque e trasferibili dal possessore, con le necessarie credenziali, in qualsivoglia momento, senza la necessità che terze parti si pongano da garanti.

Il sistema tributario italiano non ha ancora accolto le valute virtuali e il bagaglio tecnologico relativo ad esse, di conseguenza non vi è un regime fiscale atto a tassare le criptovalute. Tuttavia è di particolare rilevanza notare che nel mondo finanziario, la materia oggetto di tassazione non è lo strumento di per sé, quanto la possibile plusvalenza che si consegue dalla cessione.

Agenzia delle Entrate VS Banca Centrale Europea

Il 2 settembre 2016, l'AdE si è pronunciata e ha equiparato bitcoin e le criptovalute alle valute estere. La Risoluzione prevede che le persone fisiche che utilizzano le valute virtuali "non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa". Nel concreto l’Agenzia delle Entrate mira a tassare intermediari finanziari muniti di licenza, con intenti speculativo. La normativa sulle imposte dirette sul reddito delle persone fisiche afferma che in qualsiasi caso un contribuente ponga in essere atti, collegati tra loro, aventi come scopo lo scambio di valute estere mirato a conseguire plusvalenze su cambi, esse diventerebbero di rilevanza reddituale. Questi redditi vengono calcolati sommando algebricamente le plusvalenze e le minusvalenze realizzate su valute estere, se esse superassero l’equivalente di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi successivi si applicherebbe un'imposta del 26%.

La Banca Centrale Europea, invece, per le criptovalute ha delineato una natura differente:

"Le valute virtuali non si adattano alla definizione economica o legale di moneta o valuta. Le banche centrali dell'Eurosistema non riconoscono che questi concetti appartengono al mondo del denaro o della valuta usato nella letteratura economica, non sono né monete virtuali né valute da un punto di vista legale."

La BCE sostiene che le criptovalute non possono essere definite valute virtuali, così facendo la definizione legale che più si avvicina ad esse, è quella di strumento finanziario. In questo caso l'aliquota del 26% dev'essere applicata indipendentemente dal saldo posseduto dal cittadino.

Conclusioni

Da quanto traspare, il regime applicabile è ancora in forte discussione, per questo consigliamo a coloro che hanno conseguito plusvalenze di affidarsi a commercialisti esperti nel settore.

P.S. HODL!

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